|
Art. 1 Denominazione
e sede
Art. 2 Scopo
Art. 3 Entrate e impieghi
Art. 4 Soci
Art. 5 Dimissioni
e decadenza
Art. 6 Organi
Art. 7 Assemblea
Art. 8 Consiglio direttivo
Art. 9 Presidenza
Art. 10 Segretario
e Tesoriere
Art. 11 Collegio
dei probiviri
Art. 12 Gratuità
degli incarichi
Art. 13 Revisione
dei conti
Art. 14 Scioglimento
ARTICOLO 1 (Denominazione
e sede)
E' costituito il "Centro Studi del Vicino
Oriente" in forma di Associazione operante quale organizzazione non
lucrativa di utilità sociale.
Il Centro ha sede a Milano in via Vitruvio 41 presso l'Istituto Gonzaga
e ha durata illimitata. Potrà chiedere l'eventuale patrocinio di enti
pubblici o istituzioni.
ARTICOLO 2 (Scopo)
Il Centro persegue scopi di promozione della
cultura e si prefigge in particolare di:
- fare
conoscere la cultura mesopotamica, madre della cultura classica,
- approfondire
la conoscenza delle altre culture del Vicino Oriente,
- offrire
una proposta culturale corrispondente alle esigenze della realtà sociale
locale ed europea fortemente contrassegnata dalla molteplicità etnico-culturale,
- educare
al riconoscimento di ciò che unisce pur nella diversità, identificare
percorsi di armonizzazione e di pace favorendo, affiancati alle iniziative
di tipo assistenziale, l'integrazione dei gruppi di stranieri sempre
più consistenti nella nostra società.
Il Centro persegue esclusive finalità di solidarietà
sociale e si propone quale finalità prevalente la formazione e l'aggiornamento
del personale della scuola. Svolge la propria attività attraverso corsi
di studio, convegni, conferenze, dibattiti, incontri e altre consigli
iniziative culturali. Promuove e ricerca la collaborazione con altri Enti
di analoghe finalità.
Il Centro non svolge attività diverse da quelle consentite alle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse.
ARTICOLO 3 (Entrate ed
impieghi)
Per le sue attività il Centro si avvale di
eventuali quote associative annue, nonché di eventuali contributi e finanziamenti.
Per la frequenza ai Corsi può essere chiesta agli interessati una quota
di partecipazione a fronte delle spese.
L'esercizio annuale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Il Centro è tenuto ad impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per
la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse. Non potranno essere distribuiti utili e avanzi di gestione,
anche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione.
ARTICOLO 4 (Soci)
Oltre al soci fondatori che hanno sottoscritto
l'atto costitutivo, possono essere soci del Centro quanti vi aderiscano
successivamente accettando lo Statuto.
Per acquisire la qualità di socio occorre farne richiesta scritta accompagnata
dalla presentazione di almeno un socio.
L'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci è deliberata
dal Consiglio direttivo.
ARTICOLO
5 (Dimissioni o decadenza)
Si perde la qualità di socio per dimissioni
o decadenza.
Chi voglia recedere dall'Associazione, indirizzerà le sue dimissioni scritte
al Consiglio direttivo. Esse hanno effetto immediato, salvo l'obbligo
di versamento delle eventuali quote associative maturate fino alla ricezione
delle dimissioni.
La decadenza si verifica allorquando:
- il socio non
versi per oltre un anno l'eventuale quota associativa e non vi provveda
entro un mese dall'invito scritto rivoltogli dal Consiglio Direttivo:
tale ipotesi è esclusa per gli eventuali soci onorari;
- si
verifichino situazioni di incompatibilità, ovvero siano posti in essere
dal socio comportamenti in contrasto con le finalità e lo spirito del
Centro, o comunque pregiudizievoli alla onorabilità dell'Associazione.
La decadenza è deliberata dal Consiglio direttivo
e comunicata per iscritto all'interessato, il quale entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione può proporre reclamo al Collegio dei
probiviri.
ARTICOLO 6 (Organi)
Sono organi del Centro l'Assemblea, il Consiglio
Direttivo, la Presidenza, il Collegio dei probiviri. Può essere istituito
un organo di revisione dei conti.
ARTICOLO
7 (Assemblea)
Partecipano all'Assemblea tutti i soci in
regola con il versamento delle eventuali quote associative annue.
L'Assemblea dei soci si riunisce presso la sede dell'Associazione entro
il 31 marzo di ogni anno per l'approvazione dei bilancio preventivo e
del rendiconto consuntivo.
L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Presidente quando lo ritenga
egli stesso o il Consiglio direttivo, ovvero su richiesta motivata di
almeno un decimo dei soci.
La convocazione viene effettuata mediante comunicazione scritta con preavviso
di almeno dieci giorni. La convocazione deve contenere gli argomenti da
trattare all'ordine del giorno.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente.
L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà
dei soci aventi diritto. Nell'eventuale seconda convocazione l'Assemblea
è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
L'Assemblea delibera con la maggioranza minima della metà più uno dei
voti validamente espressi, non computandosi tra questi le astensioni.
Per deliberare su modifiche statutarie o su eventuali regolamenti interni
occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci e la maggioranza di
due terzi dei voti validamente espressi. Per deliberare lo scioglimento
dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei
soci.
E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente
ad altro socio avente diritto. E' vietato il cumulo delle deleghe in numero
superiore a due.
I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario dell'associazione
o, in caso di sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea.
1 verbali sono raccolti in apposito libro.
ARTICOLO
8 (Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo è composto da un numero
di membri da 5 a 9 eletti dall'Assemblea e dura in carica per tre esercizi
annuali.
Per i primi sei anni di vita dell'Associazione i membri del Consiglio
direttivo vengono eletti preferibilmente tra i soci fondatori.
In caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento di uno o più dei
suoi membri, fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche associative
subentrano i primi dei non eletti e, ove ciò non sia possibile, si procede
per cooptazione.
La gestione dell'Associazione spetta al Consiglio direttivo, cui compete
pertanto:
a. deliberare sulle domande per l'ammissione
di nuovi soci;
b. deliberare le attività dei Centro e assumere
le iniziative per l'attuazione delle sue finalità;
c. stabilire eventuali quote associative
o di partecipazione;
d. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
e. eleggere il Presidente e il Vicepresidente
tra i propri membri, nonché il Segretario ed il Tesoriere, per la durata
di tre esercizi annuali;
f. assumere ogni decisione sulla vita e
sull'organizzazione del Centro, che non sia attribuita alla competenza
di altri organi.
Il Consiglio direttivo si riunisce ogni volta
che il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richiedano almeno tre
componenti.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno i due
terzi dei consiglieri. Sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza,
dal Vicepresidente.
Le deliberazioni dei Consiglio sono assunte a maggioranza dei voti validi
espressi, non intendendosi tra questi le astensioni.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Le sedute e le delibere del Consiglio direttivo sono fatte constare da
processo verbale, redatto dal Segretario o, in sua assenza, da un consigliere
nominato dai presenti.
Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ARTICOLO
9 (Presidenza)
Il Presidente dirige il Centro e lo rappresenta,
a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.
Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'associazione
sia nel riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente provvede per l'attuazione delle deliberazione dell'Assemblea
e del Consiglio direttivo.
In caso di sua assenza o di suo impedimento, le funzioni del Presidente
sono esercitate dal Vicepresidente.
ARTICOLO
10 (Segretario e Tesoriere)
Il Segretario sovraintende al funzionamento
del Centro e redige i verbali.
Il Tesoriere gestisce l'attività amministrativa, tiene la contabilità
dell'Associazione, e provvede per la registrazione delle entrate e delle
spese fino alla predisposizione dei rendiconti annuali.
Le cariche di Segretario e Tesoriere sono cumulabili.
ARTICOLO
11 (Collegio dei probiviri)
Il Collegio dei probiviri è costituito da
tre membri eletti dallAssemblea e durano in carica tre anni.
In caso di dimissioni o altro impedimento, fino al rinnovo delle cariche
associative subentra il primo dei non eletti o in caso di parità il più
anziano di età, e se necessario si procede per cooptazione.
In caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento di uno o più dei
suoi membri, fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche associative
subentrano i primi dei non eletti e, ove ciò non sia possibile, si procede
per cooptazione.
Al Collegio dei probiviri spetta di:
a. vigilare sull'osservanza delle norme
statutarie e interpretarle in caso di divergenza,
b. giudicare inappellabilmente in caso di
reclamo avverso eventuali provvedimenti di decadenza,
c. dirimere eventuali contrasti tra i soci
aventi rilevanza nei rapporti associativi,
d. proporre all'Assemblea la eventuale decadenza
dei componenti del Consiglio direttivo per gravi motivi o violazioni
dello statuto inerenti alla carica,
e. convocare l'Assemblea in caso di inerzia
del Consiglio direttivo.
Al fine di esercitare in modo appropriato
le proprie funzioni il Collegio dei probiviri può accedere a tutti i documenti
dell'Associazione.
Il Collegio elegge il suo presidente al proprio interno.
Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio presidente o, in mancanza,
degli altri due membri. Delibera a maggioranza dei suoi membri, e in caso
di parità prevale il voto dei presidente o del membro più anziano di età.
ARTICOLO
12 (Gratuità degli incarichi)
Le cariche associative sono rieleggibili e
gratuite: non danno titolo ad alcun emolumento, salvo l'eventuale rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate.
ARTICOLO
13 (Revisione dei conti)
L'Assemblea può eleggere uno o più Revisori
dei conti regolamentando la relativa funzione e attività. Per l'incarico
di Revisore o di presidente del Collegio dei revisori non è necessaria
la qualità di socio: in tal caso l'incarico potrà essere retribuito.
ARTICOLO
14 (Scioglimento)
In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio
o attivo di gestione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative
di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, possibilmente all'Istituto
Gonzaga di Milano. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea che nominerà
un liquidatore.
Milano, 11 marzo 1998.
|