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Centro Studi del Vicino Oriente - Via Vitruvio, 41 - 20124 Milano - tel. 02.67380178 - fax 02.67381520




Lo Statuto del CSVO Onlus


Art. 1 – Denominazione e sede
Art. 2 – Scopo
Art. 3 – Entrate e impieghi
Art. 4 – Soci
Art. 5 – Dimissioni e decadenza
Art. 6 – Organi
Art. 7 – Assemblea
Art. 8 – Consiglio direttivo
Art. 9 – Presidenza
Art. 10 – Segretario e Tesoriere
Art. 11 – Collegio dei probiviri
Art. 12 – Gratuità degli incarichi
Art. 13 – Revisione dei conti
Art. 14 – Scioglimento

 

 ARTICOLO 1 (Denominazione e sede)

E' costituito il "Centro Studi del Vicino Oriente" in forma di Associazione operante quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
Il Centro ha sede a Milano in via Vitruvio 41 presso l'Istituto Gonzaga e ha durata illimitata. Potrà chiedere l'eventuale patrocinio di enti pubblici o istituzioni.

 

ARTICOLO 2 (Scopo)

Il Centro persegue scopi di promozione della cultura e si prefigge in particolare di:

  • fare conoscere la cultura mesopotamica, madre della cultura classica,
  • approfondire la conoscenza delle altre culture del Vicino Oriente,
  • offrire una proposta culturale corrispondente alle esigenze della realtà sociale locale ed europea fortemente contrassegnata dalla molteplicità etnico-culturale,
  • educare al riconoscimento di ciò che unisce pur nella diversità, identificare percorsi di armonizzazione e di pace favorendo, affiancati alle iniziative di tipo assistenziale, l'integrazione dei gruppi di stranieri sempre più consistenti nella nostra società.

Il Centro persegue esclusive finalità di solidarietà sociale e si propone quale finalità prevalente la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola. Svolge la propria attività attraverso corsi di studio, convegni, conferenze, dibattiti, incontri e altre consigli iniziative culturali. Promuove e ricerca la collaborazione con altri Enti di analoghe finalità.
Il Centro non svolge attività diverse da quelle consentite alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

 

ARTICOLO 3 (Entrate ed impieghi)

Per le sue attività il Centro si avvale di eventuali quote associative annue, nonché di eventuali contributi e finanziamenti.
Per la frequenza ai Corsi può essere chiesta agli interessati una quota di partecipazione a fronte delle spese.
L'esercizio annuale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Il Centro è tenuto ad impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Non potranno essere distribuiti utili e avanzi di gestione, anche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione.

 

ARTICOLO 4 (Soci)

Oltre al soci fondatori che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, possono essere soci del Centro quanti vi aderiscano successivamente accettando lo Statuto.
Per acquisire la qualità di socio occorre farne richiesta scritta accompagnata dalla presentazione di almeno un socio.
L'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

 

ARTICOLO 5 (Dimissioni o decadenza)

Si perde la qualità di socio per dimissioni o decadenza.
Chi voglia recedere dall'Associazione, indirizzerà le sue dimissioni scritte al Consiglio direttivo. Esse hanno effetto immediato, salvo l'obbligo di versamento delle eventuali quote associative maturate fino alla ricezione delle dimissioni.
La decadenza si verifica allorquando:

  • il socio non versi per oltre un anno l'eventuale quota associativa e non vi provveda entro un mese dall'invito scritto rivoltogli dal Consiglio Direttivo: tale ipotesi è esclusa per gli eventuali soci onorari;
  • si verifichino situazioni di incompatibilità, ovvero siano posti in essere dal socio comportamenti in contrasto con le finalità e lo spirito del Centro, o comunque pregiudizievoli alla onorabilità dell'Associazione.

La decadenza è deliberata dal Consiglio direttivo e comunicata per iscritto all'interessato, il quale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre reclamo al Collegio dei probiviri.

 

ARTICOLO 6 (Organi)

Sono organi del Centro l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, la Presidenza, il Collegio dei probiviri. Può essere istituito un organo di revisione dei conti.

 

ARTICOLO 7 (Assemblea)

Partecipano all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle eventuali quote associative annue.
L'Assemblea dei soci si riunisce presso la sede dell'Associazione entro il 31 marzo di ogni anno per l'approvazione dei bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.
L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Presidente quando lo ritenga egli stesso o il Consiglio direttivo, ovvero su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci.
La convocazione viene effettuata mediante comunicazione scritta con preavviso di almeno dieci giorni. La convocazione deve contenere gli argomenti da trattare all'ordine del giorno.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente.
L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto. Nell'eventuale seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
L'Assemblea delibera con la maggioranza minima della metà più uno dei voti validamente espressi, non computandosi tra questi le astensioni.
Per deliberare su modifiche statutarie o su eventuali regolamenti interni occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci e la maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio avente diritto. E' vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.
I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario dell'associazione o, in caso di sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea. 1 verbali sono raccolti in apposito libro.

 

ARTICOLO 8 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri da 5 a 9 eletti dall'Assemblea e dura in carica per tre esercizi annuali.
Per i primi sei anni di vita dell'Associazione i membri del Consiglio direttivo vengono eletti preferibilmente tra i soci fondatori.
In caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche associative subentrano i primi dei non eletti e, ove ciò non sia possibile, si procede per cooptazione.
La gestione dell'Associazione spetta al Consiglio direttivo, cui compete pertanto:

a. deliberare sulle domande per l'ammissione di nuovi soci;

b. deliberare le attività dei Centro e assumere le iniziative per l'attuazione delle sue finalità;

c. stabilire eventuali quote associative o di partecipazione;

d. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;

e. eleggere il Presidente e il Vicepresidente tra i propri membri, nonché il Segretario ed il Tesoriere, per la durata di tre esercizi annuali;

f. assumere ogni decisione sulla vita e sull'organizzazione del Centro, che non sia attribuita alla competenza di altri organi.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richiedano almeno tre componenti.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno i due terzi dei consiglieri. Sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Le deliberazioni dei Consiglio sono assunte a maggioranza dei voti validi espressi, non intendendosi tra questi le astensioni.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Le sedute e le delibere del Consiglio direttivo sono fatte constare da processo verbale, redatto dal Segretario o, in sua assenza, da un consigliere nominato dai presenti.
Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

ARTICOLO 9 (Presidenza)

Il Presidente dirige il Centro e lo rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.
Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'associazione sia nel riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente provvede per l'attuazione delle deliberazione dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.
In caso di sua assenza o di suo impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vicepresidente.

ARTICOLO 10 (Segretario e Tesoriere)

Il Segretario sovraintende al funzionamento del Centro e redige i verbali.
Il Tesoriere gestisce l'attività amministrativa, tiene la contabilità dell'Associazione, e provvede per la registrazione delle entrate e delle spese fino alla predisposizione dei rendiconti annuali.
Le cariche di Segretario e Tesoriere sono cumulabili.

 

ARTICOLO 11 (Collegio dei probiviri)

Il Collegio dei probiviri è costituito da tre membri eletti dall’Assemblea e durano in carica tre anni.
In caso di dimissioni o altro impedimento, fino al rinnovo delle cariche associative subentra il primo dei non eletti o in caso di parità il più anziano di età, e se necessario si procede per cooptazione.
In caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche associative subentrano i primi dei non eletti e, ove ciò non sia possibile, si procede per cooptazione.
Al Collegio dei probiviri spetta di:

a. vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e interpretarle in caso di divergenza,

b. giudicare inappellabilmente in caso di reclamo avverso eventuali provvedimenti di decadenza,

c. dirimere eventuali contrasti tra i soci aventi rilevanza nei rapporti associativi,

d. proporre all'Assemblea la eventuale decadenza dei componenti del Consiglio direttivo per gravi motivi o violazioni dello statuto inerenti alla carica,

e. convocare l'Assemblea in caso di inerzia del Consiglio direttivo.

Al fine di esercitare in modo appropriato le proprie funzioni il Collegio dei probiviri può accedere a tutti i documenti dell'Associazione.
Il Collegio elegge il suo presidente al proprio interno.
Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio presidente o, in mancanza, degli altri due membri. Delibera a maggioranza dei suoi membri, e in caso di parità prevale il voto dei presidente o del membro più anziano di età.

 

ARTICOLO 12 (Gratuità degli incarichi)

Le cariche associative sono rieleggibili e gratuite: non danno titolo ad alcun emolumento, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

 

ARTICOLO 13 (Revisione dei conti)

L'Assemblea può eleggere uno o più Revisori dei conti regolamentando la relativa funzione e attività. Per l'incarico di Revisore o di presidente del Collegio dei revisori non è necessaria la qualità di socio: in tal caso l'incarico potrà essere retribuito.

 

ARTICOLO 14 (Scioglimento)

In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio o attivo di gestione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, possibilmente all'Istituto Gonzaga di Milano. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea che nominerà un liquidatore.

 

Milano, 11 marzo 1998.

 

 




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